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Diritto 10 Luglio 2020

Indisponibilità dell'obbligazione tributaria: le idee dalla Cassazione

In ambito fiscale, il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. attiene esclusivamente ai profili probatori e mai ai diritti controversi correlabili alla soddisfazione della pretesa del Fisco.

La Cassazione (ordinanza 25.06.2020, n. 12591), intervenuta in ordine all'art. 56, D.Lgs. 546/1992, avente ad oggetto “questioni ed eccezioni non riproposte”, ha avuto modo di chiarire che tale norma, nel sancire che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, si riferisce unicamente alla figura del soggetto appellato e non già all'appellante, sia che intervenga con impugnazione principale o incidentale. Gli Ermellini pervengono a tale conclusione in considerazione del fatto che, nonostante l'impiego della generica espressione "non accolte", l'onere dell'espressa riproposizione non riguarderebbe indistintamente le domande o le eccezioni respinte in primo grado, ma soltanto rispetto quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato. In tale contesto, con riferimento a un'impugnazione proposta dall'Amministrazione Finanziaria, la Suprema Corte procede ad affermare un principio di diritto emergente da tale orientamento: l'Amministrazione che impugni la sentenza su una sola questione, anche solo preliminare, non può dirsi che abbia rinunciato a far valere nel merito la pretesa tributaria complessivamente intesa. Tutto ciò dovrebbe valere anche per la corretta applicazione del canone di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, che non consente in nessun caso di pervenire a una rinuncia (espressa o...

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