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Diritto
18 Febbraio 2022
Individuazione del dolo nell’occultamento della contabilità
Ai fini della configurabilità del reato ex art. 10 D.Lgs. 74/2000 è importante individuare e differenziare il movente dal dolo effettivo dell’illecito.
La III Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza 17.12.2021, n. 46187, interviene su un argomento piuttosto complesso, che attiene alla corretta individuazione dell’elemento soggettivo del reato di occultamento o distruzione di documentazione contabile (art. 10 D.Lgs. 74/2000).
In genere, affinché una determinata condotta possa considerarsi penalmente rilevante è necessario, in primo luogo, accertare la configurabilità del c.d. fatto tipico, consistente nella perfetta descrizione della fattispecie di reato che si intende porre in evidenza. La conformità del fatto alla fattispecie descritta in una norma, costituisce in ogni caso il punto di partenza.
L’altro aspetto da tenere in considerazione è rappresentato dalla colpevolezza. Si tratta di un fattore che permette di attribuire il fatto al soggetto che, nell’ipotesi di reato accennata, è ravvisabile nel dolo specifico delineato nella norma incriminatrice considerata.
Nel tratteggiare la configurazione del dolo, tuttavia, occorre distinguere in maniera nitida e puntuale il movente dell’azione dalla volontarietà della condotta che conduce al perfezionamento del reato.
In tale prospettiva, ricostruendo la vicenda sottoposta alla loro attenzione, la Cassazione evidenzia che il dolo, nel reato in argomento, pur dovendosi qualificare come dolo specifico, correlabile al fine di evasione delle imposte (imposte sui redditi e Iva), si concreta e si...