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Lavoro
24 Ottobre 2019
Indumenti di lavoro come dispositivi di protezione individuale (DPI)
La divisa dell'operatore ecologico va lavata e mantenuta in condizioni di efficienza dal datore, così come la fornitura e gestione di abbigliamento e sistemi di presidio che assolvono anche una funzione di protezione del lavoratore.
Nei luoghi di lavoro risulta essenziale distinguere tra capi d'abbigliamento indossati per esigenze d'immagine aziendale riconoscibile ed omogenea e dispositivi di protezione individuale (DPI), realizzati e indossati per proteggere da rischi potenziali e ultima barriera interposta tra lavoratore e rischi residui non eliminabili con misure tecniche, organizzative e procedurali.
Il datore di lavoro è tenuto a distribuire un presidio conforme registrando la consegna, a mantenerlo in efficienza e ad assicurare le condizioni di igiene attraverso manutenzione, riparazione e sostituzioni necessarie. L'impiego deve avvenire solo per gli usi previsti e consentiti, accompagnato da istruzioni comprensibili nelle diverse lingue e previa informazione sui rischi che il dispositivo contrasta, assicurando una formazione adeguata che diventa addestramento specifico nel caso di DPI di III categoria, i cosiddetti “salvavita”. Le disposizioni non si applicano ad abbigliamento ordinario e uniformi indossate per preservare gli abiti civili dall'usura.
Un chiarimento puntuale sulla materia è espresso dalla sentenza di Cassazione 21.06.2019, n. 16749 che obbliga la società datrice di lavoro a provvedere a manutenzione e lavaggio degli indumenti in dotazione agli operatori ecologici addetti a raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani. La pronuncia conferma che il riconoscimento quali DPI non è circoscritto ad attrezzature create e...