L’effetto di un accertamento induttivo extra-contabile genera un certo timore a causa dell'ampia libertà discrezionale che viene lasciata agli organi di controllo. A tal proposito, con la sentenza 1.02.2023, n. 3105, la V Sez. Civ. della Cassazione ha chiarito che tale forma di accertamento, esperibile ai sensi dell’art. 39, c. 2 D.P.R. 600/1973, consente all'Amministrazione finanziaria di prescindere totalmente dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili. Sarebbe quindi possibile procedere alla determinazione di una maggiore base imponibile da assoggettare a tassazione, ricorrendo a elementi meramente indiziari, ancorché inidonei ad assurgere a prova presuntiva ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c..
Si tratterebbe di adottare le cc.dd. “presunzioni supersemplici”, ossia sprovviste dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Le condizioni di legittimazione di una siffatta procedura, tuttavia, possono scaturire dalla completa inattendibilità dei dati contabili rilevati, così da compromettere anche la fruizione di quelle informazioni documentali che possano apparire regolari. Altra condizione è poi rappresentata dal riscontro di omissioni dichiarative.
Il contribuente non è lasciato inerme dinanzi a tali eventualità, in quanto questi può (e deve, necessariamente) fornire prova contraria, ossia dimostrare di non avere conseguito il reddito contestato, o di...