HomepageDirittoInerenza e natura del decremento patrimoniale
Diritto
26 Gennaio 2021
Inerenza e natura del decremento patrimoniale
Le spese su beni immobili di terzi detenuti a vario titolo sono deducibili purché sussista un evidente nesso di strumentalità, ancorché solo potenziale o di prospettiva.
La Cassazione, con ordinanza della VI Sez. Civ. 11.01.2021, n. 216, interviene su una tematica di rilievo e sovente oggetto di controversie: la definizione dell’inerenza di tutti quei costi direttamente sostenuti su beni immobili nella disponibilità, ma non di proprietà, dell’imprenditore. La Corte conclude riproponendo un principio già espresso dalle SS.UU., secondo cui all’imprenditore deve essere consentito dedurre dai redditi d'impresa le spese sostenute per lavori di manutenzione o ristrutturazione di un immobile nella sua disponibilità, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi. Unica condizione per il riconoscimento del requisito dell'inerenza è il nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l'attività svolta.
L’intervento in epigrafe offre un interessante spunto di riflessione sulla disamina degli eventi (le spese) che, causando un decremento patrimoniale in capo all’imprenditore, gli consentono di dedurre tali spese dal proprio reddito. In termini di impieghi, si ritiene opportuno parlare di “decremento patrimoniale” inerente all'attività d’impresa e che si sostanzia nella sussistenza di precisi assetti onerosi. Tali assetti danno luogo ad una duplice variazione patrimoniale: a fronte di un acquisto di situazioni giuridiche attive, oppure un'estinzione di situazioni giuridiche passive, si rileva un sacrificio...