Se non si esercita per un considerevole periodo il proprio diritto a una prestazione continuata e periodica, non si può pretendere l'immediato adempimento delle prestazioni non eseguite.
L'inerzia del creditore protratta per un lungo periodo di tempo potrebbe ingenerare nel debitore l'affidamento di una rinuncia al diritto stesso da parte del creditore.
Il principio della verwirkung (consumazione dell'azione processuale) di origine tedesca non trova facile ingresso nell'ordinamento italiano, per il quale il mero ritardo nell'esercizio di un diritto non costituisce un motivo per negare la tutela, a meno che tale ritardo non sia la conseguenza fattuale di un'inequivoca rinuncia tacita o una modifica della disciplina contrattuale o non sia sollevata l'eccezione di estinzione del diritto per prescrizione (Cass. 15.10.2013, n. 23382 ha ritenuto che in difetto di deduzione e prova, in un rapporto di lunga durata, quale il contratto di affidamento bancario, è legittima la revoca dell'affidamento pur dopo che la banca abbia a lungo tollerato gli sconfinamenti dai relativi limiti; Cass. 28.01.2020, n. 1888 ha ritenuto tempestiva e non contraria a buona fede l'impugnazione di licenziamento proposta 2 giorni prima della scadenza del termine di prescrizione).
La figura dell'affidamento che “disinnesca” l'esercizio del diritto per il collocamento temporale di questo potrebbe venire in gioco anche nell'ordinamento italiano, nella ristretta ipotesi in cui il ritardo non costituisca un comportamento di mera tolleranza del creditore, ma corrisponda ad un comportamento tale, in termini temporali e di assoluta...