Immaginate di tornare a casa da una gita, aprire la porta del vostro appartamento condominiale e trovare una bella macchia da infiltrazione sul soffitto. Fastidioso, no?
In questi casi non è sempre facile stabilire di chi è la colpa, ma il Codice Civile ci può aiutare a trovare una via per risolvere questa sgradevole situazione. Secondo l'art. 2051 C.C. “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. In sostanza, è necessario provare che il danno non sia stato causato da una nostra svista, negligenza o altro.
Viceversa il custode, che nel caso specifico è identificato nel condominio, se vuole essere esente da responsabilità deve dimostrare l'esistenza di un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale, tale da interrompere la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Nell'ipotesi che la causa sia ignota e non chiaramente accertata, di chi è la colpa? È necessario evidenziare che la responsabilità per danni da cose in custodia è di natura tendenzialmente oggettiva. Ciò significa che, in caso di dubbio sulla causa concreta del danno, l'incombenza resta a carico del custode, ossia del condominio, il quale deve risarcire il danno. In questa direzione si è espressa la Cassazione con le sentenze 2284/2006 e 16576/2005.
Questa circostanza non è da confondere con il danno cagionato da un...