Il D.Lgs. 81/2008 riconosce un ruolo chiave a formazione, informazione e addestramento per consentire ai lavoratori di acquisire regole e metodologie operative improntate alla sicurezza. Una condotta corretta e rigorosa sui luoghi di lavoro è in grado, se non di evitare, almeno di circoscrivere eventi infortunistici e relative conseguenze. La sentenza di Cassazione Penale 7.05.2020, n. 13918, riferita al settore dell'autotrasporto ma indicativa di situazioni ricorrenti e replicabili in altri settori, afferma che il titolare dell'impresa risponde a livello penale nel caso di infortunio subito dal lavoratore che non ha ricevuto un'adeguata formazione.
Il caso riguarda un autista che, operando sul cassone del camion per recuperare una cinghia mal posizionata che ancorava il silo al mezzo, è caduto da un'altezza di circa 1 metro, riportando la frattura a un arto. Nell'aggrapparsi a una traversa della struttura ha perso la presa a causa del piede rimasto incastrato tra pianale e basamento del carico. Il titolare dell'impresa è stato condannato a 2 mesi di reclusione e al risarcimento dei danni per lesioni personali colpose con aggravanti, avendo i giudici individuato un nesso causa-effetto tra omessa formazione del lavoratore ed evento dannoso, giudizio confermato in appello.
Il datore di lavoro ha presentato ricorso motivato dalla mancata individuazione dei contenuti della formazione da impartire come richiesto nella sentenza di...