Da febbraio, la normativa straordinaria e urgente per Covid-19 ha cercato, per quanto possibile, di coniugare la salvaguardia dell'attività lavorativa (in particolare nei settori ritenuti essenziali) con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori. In tale ottica il D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, ha disposto che, nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere la prescritta documentazione medica all'Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all'infortunato al pari di qualsiasi altro infortunio. Il presupposto tecnico-giuridico su cui si fonda tale indicazione è quello dell'equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall'azione del coronavirus. L'Inail ha precisato che l'evento sarà trattato come infortunio in tutti i casi in cui sia accertata la correlazione con il lavoro.
In alcune categorie (es. operatori sanitari, tassisti, addetti alle vendite, ecc.), per le quali sia estrinsecato il cosiddetto “rischio specifico”, vale la presunzione semplice di esposizione professionale. In tali casi quindi l'infortunio sarà riconosciuto “automaticamente” e non vi sarà nessun onere in capo al lavoratore di provare il nesso eziologico tra evento e danno. Viceversa per le altre categorie, in sostanza tutte quelle che non comportano...