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Lavoro
01 Dicembre 2021
Infortunio da imputare al deficit di sicurezza della macchina
La marcatura CE è condizione necessaria, ma non sufficiente a garantire la sicurezza e non solleva il datore di lavoro da responsabilità nell’acquisto e nella messa in servizio.
Il mancato rispetto di un requisito di sicurezza costituisce un vizio del prodotto che rientra tra le responsabilità del fabbricante. Nel caso tuttavia di vizio palese non si esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava comunque l'obbligo di rimuovere le fonti di pericolo e garantire la tutela degli utilizzatori. L'unica eccezione è legata all'ipotesi di vizio occulto, condizione che rende impossibile accertare l’esistenza di un pericolo o di un errore di progettazione o costruzione, esercitando l'ordinaria diligenza.
La giurisprudenza ha ribadito più volte questo principio che riguarda l’applicazione dell’art. 71 D.Lgs. 81/2008 e a tale lettura si adegua la sentenza di Cassazione Penale 12.11.2021, n. 41147, che respinge il ricorso formulato dal legale rappresentante di una società condannato nei primi due gradi di giudizio per l’infortunio di un lavoratore che ha riportato gravi lesioni alla mano schiacciata tra i rulli di un macchinario.
L’attrezzatura, pur munita di una grata con chiavistello a protezione delle parti in movimento, era priva di un dispositivo di blocco automatico in grado di arrestare il moto all'apertura.
L’imputato ha proposto ricorso ritenendo indebita la richiesta a lui rivolta di installare sul macchinario marcato CE un sistema di sicurezza assente in origine, finendo in tal modo per sovrapporre il suo ruolo a quello del costruttore ed...