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Lavoro 16 Dicembre 2021

Infortunio e responsabilità del venditore

Il rivenditore della macchina risponde dei danni e lesioni patiti da un lavoratore o un terzo quando l'apparecchio, pur dotato di marcatura CE e dichiarazione di conformità, non soddisfa i requisiti di sicurezza prescritti.

L’art. 12, D.Lgs. 81/2008 stabilisce il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione. L'obiettivo è garantire la circolazione e l’utilizzo solo di beni conformi fin dall'origine o adeguati prima della messa a disposizione, condizione che opera per ogni formula contrattuale dalla compravendita al noleggio, dal comodato al leasing. Il caso proposto, oggetto della sentenza di Cassazione penale, Sez. IV, 18.11.2021, n. 42110, tratta del ricorso presentato dagli amministratori di una società condannati per aver causato lesioni personali gravissime, dovute alla mancanza del dispositivo di sicurezza atto a impedire l'accesso a parti in movimento della macchina spargisale da loro commercializzata. La vittima, che non era un dipendente ma un soggetto esterno presente sul luogo, nel tentativo di rimuovere un grosso pezzo di sale dal fondo della tramoggia, è rimasta impigliata e ha riportato l’amputazione dell'arto. La Corte d'Appello, con una revisione parziale della sentenza di primo grado, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, riducendo la pena e confermando per il residuo la condanna come il risarcimento del danno. Gli imputati hanno proposto ricorso sostenendo che l’infortunato, estraneo all'organizzazione, aveva interferito nelle operazioni in modo indebito, esponendosi al...

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