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Diritto del lavoro e legislazione sociale
14 Dicembre 2023
Infortunio in itinere
L’infortunio in itinere consiste nell’infortunio del lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.
L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Nel valutare l’infortunio occorre verificare:
se è accaduto nel tragitto più breve tra casa e il lavoro (sono comunque contemplate le deviazioni nel tragitto come, ad esempio, quella per portare o andare a prendere i figli a scuola);
se c'è stata una sosta breve che consente la copertura Inail;
se c'è stata una sosta di lunga durata che non consente la copertura Inail.
Il percorso casa-lavoro deve essere quindi il percorso normale che deve seguire il lavoratore:
quello di andata e ritorno a casa;
quello per recarsi a casa nella pausa pranzo, quando non è previsto un servizio di mensa aziendale;
quello per recarsi da un posto di lavoro a un altro, nel caso in cui il dipendente abbia più posti di lavoro.
Sono considerati infortuni in itinere quelli che possono accadere sia con mezzi privati del lavoratore (a piedi, automobile, bicicletta o motociclo) sia con mezzi pubblici. L’utilizzo del mezzo privato è contemplato nel caso in cui manchino i mezzi pubblici oppure siano presenti ma in fasce orarie che non consentono al lavoratore di essere puntuale sul posto di lavoro.
Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che non ricorrano specifiche condizioni di...