Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire macchinari adeguati per evitare o ridurre il rischio di infortunio e danni a terzi, inclusi i tecnici di ditte specializzate che svolgono gli interventi di manutenzione; secondo l'indirizzo prevalente, deve tutelare il lavoratore “anche da sé stesso” facendosi carico di prevenire i pericoli che possono derivare da condotte negligenti o imprudenti, a meno che il comportamento non risulti eccezionale o imprevedibile al punto, da essere considerato “abnorme”. Negli altri casi la responsabilità esiste se l'infortunio deriva da carenze nelle misure di prevenzione individuate che, se adottate, avrebbero neutralizzato anche il rischio di azioni incaute o negligenti. In sintesi, il datore di lavoro non può invocare a propria discolpa il comportamento errato del personale, quando si sottrae all'obbligo di assumere provvedimenti di tutela o di installare dispositivi di sicurezza adeguati.
Se la giurisprudenza risulta di tendenza “assolutoria” nei confronti del lavoratore, la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 14.01.2019, n. 1479 esonera dalle responsabilità il datore di lavoro per l'infortunio mortale di un dipendente che utilizzava per proprio conto un mezzo aziendale, senza autorizzazione e a insaputa del titolare al di fuori dell'orario e dei luoghi di lavoro. L'incidente avveniva a causa dal ribaltamento del trattore di proprietà...