“L'operatività dei sistemi di protezione deve risultare vincolante per il lavoratore, nel senso che essa non va lasciata alla buona volontà o alla perfetta attenzione di questi e che la loro rimozione non dev'essere consentita in modo semplice e immediato, sì che il lavoratore sia quantomeno ‘dissuaso' dal neutralizzarli”. Principio cristallizzato nella sentenza n. 29538/2019 della Corte di Cassazione, riguardante l'infortunio mortale di un lavoratore al quale era stata consapevolmente concessa la possibilità di rimuovere con facilità un presidio di sicurezza.
Dopo l'infortunio l'azienda adottava una procedura per svolgere in sicurezza le operazioni di ricerca e soluzione dei difetti di lavorazione: l'evento si verificava perché il lavoratore poteva accedere agevolmente a un'area con organi macchina in movimento. Secondo i giudici, se adottata per tempo, la procedura sarebbe stata idonea a scongiurare l'evento e, di fatto, la sua assenza aveva finito per rimettere ai lavoratori la scelta, di esclusiva pertinenza datoriale, della condotta da seguire in operazioni particolarmente pericolose. Inoltre, l'omesso controllo e l'omessa vigilanza degli apicali sul corretto utilizzo delle attrezzature aveva creato nei lavoratori una maggiore assuefazione a situazioni di pericolo e consolidato l'abitudine a tenere condotte rischiose. Agli apicali, quali titolari di posizioni di...