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Lavoro 04 Luglio 2022

Infortunio sul cantiere e responsabilità del committente

Il committente che ha omesso di designare un coordinatore non può sostenere a propria difesa di aver affidato la sicurezza in cantiere al direttore dei lavori, figura la cui attività è limitata al controllo dell’esecuzione del progetto.

La sentenza di Cassazione penale 31.05.2022, n. 21072 ribadisce i doveri del committente in materia di organizzazione della sicurezza nei cantieri e delle figure da lui incaricate per svolgere compiti di vigilanza e controllo. Il caso proposto vede la committente imputata del reato di omicidio colposo con violazione della disciplina antinfortunistica per la morte di un dipendente dell’impresa appaltatrice, caduto all’interno di uno scavo per mancato apprestamento di opere provvisionali e trafitto da un ferro privo di cappelletto protettivo. Tra le contestazioni a lei mosse rientrano l’assenza del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e dei coordinatori per la progettazione (CSP) e dei coordinatori per l’esecuzione (CSE), obblighi legati alla presenza anche non contemporanea di più imprese sul cantiere. L’imputata ricorre sulla base di un vizio di motivazione, sostenendo che secondo principi ormai consolidati non può operare alcun automatismo nel riconoscere la responsabilità del committente, che va accertata esaminando l'incidenza della condotta omissiva sulla catena degli eventi. L’elemento chiave di ogni decisione riguarda solo l’omessa nomina del CSE, senza rilevare indebite ingerenze della ricorrente nell’esecuzione dei lavori o l’assunzione di poteri tecnico-organizzativi sull'opera o un suo riscontro di eventuali pericoli per i lavoratori. Non sono emerse irregolarità...

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