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Lavoro 16 Giugno 2021

Infortunio sul lavoro: condanna del committente di fatto

Il committente risulta titolare di una posizione di garanzia e di conseguenza responsabile per l'infortunio se non controlla l'adozione, da parte dell'appaltatore, di misure di sicurezza in presenza di carenze immediatamente percepibili.

Il committente è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare salute e integrità dei lavoratori, anche quando si tratta dei dipendenti dell'impresa appaltatrice. In tale contesto si è espressa la sentenza di Cassazione Penale, Sez. IV, 10.05.2021, n. 18074 che vede la condanna per omicidio colposo con violazione di norme in materia di infortuni sul lavoro del marito della responsabile legale della società, che ha affidato a una ditta appaltatrice lavori di pavimentazione in un'unità abitativa. La vittima, operando in orario serale, è precipitata da un balcone privo di parapetti posto ad altezza di 7 metri dal suolo, in assenza di sistema di trattenuta e di misure alternative in grado di prevenire il rischio di caduta dall'alto. L'imputato ha presentato ricorso contro l'attribuzione impropria di “committente di fatto” rispetto al ruolo marginale riconosciuto all'effettiva titolare dell'impresa committente, unica a disporre di reali poteri decisionali nella società, la cui posizione è stata definita con sentenza di patteggiamento irrevocabile in altra sede. Inoltre, l'imputato ha dichiarato di rivestire unicamente la qualifica di direttore tecnico nella ditta appaltatrice incaricata dei lavori di pavimentazione esterna, così da apparire come vittima designata di una ricostruzione basata su testimonianze contraddittorie ed “interessate”, ad esempio...

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