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Lavoro 14 Luglio 2021

Infortunio sul lavoro, le responsabilità del preposto

Il ruolo del caporeparto nella caduta del lavoratore dalla struttura metallica (rack) durante l'allestimento dell'area di vendita a causa dell'impiego di uno strumento inidoneo a operare in quota.

In strutture complesse accade di frequente che il datore di lavoro affidi propri compiti a soggetti terzi, ad esclusione di valutazione dei rischi e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) che rientrano tra le funzioni non delegabili. La sentenza di Cassazione Penale Sez. IV, 8.06.2021, n. 22271 si esprime in merito all'infortunio avvenuto all'interno di uno stabilimento durante l'allestimento di un'area espositiva. La vittima è caduta da una struttura metallica (rack) dove operava senza l'ausilio di mezzi idonei per movimentare carichi in quota. Il responsabile di reparto nel ruolo di preposto è stato condannato per lesioni colpose, per non aver vigilato sull'osservanza delle disposizioni aziendali e sull'uso dei dispositivi di protezione individuale e collettiva presenti. L'infortunato ha proposto ricorso contro la sentenza d'assoluzione dell'imputato in appello, richiesta ritenuta fondata e accolta per le ragioni successivamente descritte. Il datore di lavoro che adempie ai propri obblighi di vigilanza con il supporto di figure incaricate e di procedure che assicurino il monitoraggio dell'attività deve garantire l'applicazione efficace delle misure conseguenti alla valutazione dei rischi. In realtà strutturate la suddivisione di ruoli e responsabilità porta ad imputare l'infortunio al preposto se avviene in occasione dell'attività...

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