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Lavoro 08 Maggio 2020

Infortunio sul lavoro per mancato allacciamento delle cinture

Con ordinanza 11.02.2020, n. 3282 la Corte di Cassazione ha escluso qualsiasi responsabilità del datore per l'incidente del lavoratore che ha ricevuto adeguata formazione e continui inviti a rispettare le norme in materia di sicurezza.

Se il lavoratore dipendente di una ditta di montaggi industriali, reso edotto adeguatamente da quest'ultima sull'uso della cintura anticaduta e del relativo moschettone, oltre che sul rischio specifico di caduta dall'alto connesso al mancato uso di tali strumenti, cade da un ponte mobile mentre sta eseguendo lavorazioni in quota proprio per non essersi assicurato alla cintura di sicurezza, ha diritto a chiamare in causa il datore di lavoro e chiedere un risarcimento del danno? Al quesito ha risposto la Corte d'Appello di Venezia, respingendo l'istanza del lavoratore e confermando il giudizio espresso dal giudice di primo grado, secondo il quale “l'obbligo di controllo della parte datoriale non poteva essere inteso in senso così pregnante da far configurare una sorveglianza continua del lavoratore, non potendo essere richiesto al titolare della posizione di garanzia, una persistente attività di verifica dell'utilizzazione dei mezzi di protezione. Concludeva, quindi, che il lavoratore, seppure adeguatamente istruito sull'utilizzo della cintura di sicurezza e nonostante i costanti richiami e la vigilanza sul corretto uso delle misure di protezione antinfortunistiche, come emerso ex actis, il giorno dell'incidente aveva inopinatamente omesso di agganciare alla cesta la cintura anticaduta, pur regolarmente indossata, ponendo in essere una condotta anomala, tale da porsi quale causa esclusiva dell'evento”. Avverso...

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