La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 11.02.2019, n. 3913, ha evidenziato un principio già ribadito con le sentenze nn. 33313/2018 e 30345/2017 ovvero che l'iscrizione a Inarcassa è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.
Riepilogando, coloro che svolgono l'attività libero professionale, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, non sono tenuti né all'iscrizione a Inarcassa, né al versamento del contributo soggettivo, ma unicamente al versamento del contributo integrativo. Quest'ultimo è dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, nella forma di una maggiorazione percentuale, esattamente del 4%, che dev'essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento del debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo (art. 10 L. 6/1981, riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza Inarcassa).
Nella sentenza, si sottolinea che il contributo integrativo non “comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il...