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Lavoro 20 Febbraio 2019

Ingegneri dipendenti, obbligatorio il contributo integrativo Inarcassa


La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 11.02.2019, n. 3913, ha evidenziato un principio già ribadito con le sentenze nn. 33313/2018 e 30345/2017 ovvero che l'iscrizione a Inarcassa è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata. Riepilogando, coloro che svolgono l'attività libero professionale, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, non sono tenuti né all'iscrizione a Inarcassa, né al versamento del contributo soggettivo, ma unicamente al versamento del contributo integrativo. Quest'ultimo è dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, nella forma di una maggiorazione percentuale, esattamente del 4%, che dev'essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento del debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo (art. 10 L. 6/1981, riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza Inarcassa). Nella sentenza, si sottolinea che il contributo integrativo non “comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il...

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