Nel caso in cui il lavoratore risulti inidoneo alla mansione, il datore di lavoro, in assenza di soluzioni alternative, può sospenderlo dall’attività lavorativa, senza l’erogazione della retribuzione.
All’interno dell’organizzazione dell’attività di impresa il medico competente ha il preciso ruolo di stabilire l’idoneità fisica dei lavoratori a svolgere una determinata mansione, preventivamente l’inizio dell’attività e periodicamente.Il giudizio, inizialmente positivo, potrebbe diventare negativo nel corso del tempo, in funzione di determinate variabili: come prima valutazione, in questo caso, dovremo distinguere se il giudizio di inidoneità sia temporaneo o permanente; nel caso della temporaneità, periodi brevi non consentono nessun giudizio di cessazione del rapporto dato che se ne deve diversamente determinare una durata protettiva sino a che non si potrà determinare un quadro più definito.A tal proposito giova ricordare che per “inidoneità alla mansione specifica” si intende un impedimento oggettivo, tenuto conto di quanto previsto dall'obbligo giuridico di non aggravare lo stato di salute del lavoratore, stabilito dall'art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. 81/2008.Nel caso non vi siano mansioni disponibili compatibili, il datore ha, pertanto, l’onere di sospendere il lavoratore, non senza incorrere in rischi particolarmente complessi, in quanto se la scelta in questione si dovesse rivelare illegittima ex post, si determinerebbe una responsabilità sul piano retributivo: la Cassazione è concorde nel precisare che “quando il datore di lavoro sospende il lavoratore dal lavoro e dalla retribuzione, ritenendo l'esistenza di una legittima causa di...