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Lavoro 20 Aprile 2020

Inidoneità fisica sopravvenuta e adattamenti organizzativi ragionevoli

Il difficile bilanciamento tra le istanze di tutela del lavoratore disabile e quelle di salvaguardia dell'intangibilità dell'organizzazione del lavoro impressa dall'imprenditore.

L'art. 5 della Direttiva 78/2000/CE del 27.11.2000 prevede che “per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato”. La definizione di “soluzioni ragionevoli” non può che essere poi integrata con quella di “accomodamenti ragionevoli” introdotta dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, ratificata dall'Italia con la L. 18/2009, a mente della quale “accomodamento ragionevole indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali”. Quanto sopra è stato, infine, recepito dall'art. 3, c. 3-bis D.Lgs. 216/2003 (come integrato dal D.L. 76/2013, convertito con modificazioni in L. 99/2013), dove si legge infatti che “Al fine di garantire il rispetto del...

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