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Diritto 02 Dicembre 2019

INIPEC valido e attendibile: la Cassazione si corregge

La Suprema Corte torna sulla validità degli indirizzi contenuti nell'elenco, correggendo le precedenti sviste.

L'ordinanza 15.11.2019, n. 28749 della Suprema Corte ha corretto d'ufficio la precedente ordinanza 24160/2019 con la quale, richiamando a sua volta una errata precedente pronuncia n. 3709 del febbraio 2019, dava per inattendibile e inutilizzabile l'indirizzo indicato nel registro INIPEC. Come avevamo ipotizzato in un precedente intervento, il relatore dell'ordinanza 24160/2019, nel ritenere non corrette le notifiche effettuate a un indirizzo di posta elettronica non attribuibile al soggetto destinatario della notifica, con un po' di superficialità si era lasciato sfuggire un obiter dictum sull'inidoneità del registro INIPEC che poco c'entrava con il caso in esame, richiamando tra l'altro un già errato precedente. Al fine di far chiarezza una volta per tutte su una serie di errori di motivazione, tali da minare la validità degli indirizzi PEC presenti nel registro INIPEC e fino a oggi tranquillamente utilizzati per le notifiche telematiche, la Suprema Corte ha precisato che: “È palese che nell'ordinanza corrigenda (Cass. 24160/2019) la Corte avrebbe voluto soltanto evidenziare che le due notifiche del ricorso indirizzate al magistrato sia come domiciliato presso un indirizzo INIPEC riferito al tribunale di Firenze sia come domiciliato presso un indirizzo estratto dal ReGindE e riferito allo stesso tribunale riguardavano indirizzi soggettivamente non riferibili - al contrario di quanto dichiarato...

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