Innalzamento del limite per compensazione crediti: favor rei
La modifica normativa che ha innalzato a 2 milioni di euro la soglia di compensazione dei crediti erariali e contributivi ha effetto retroattivo e costituisce “abolitio criminis” per lo splafonamento rispetto ai limiti previsti precedentemente (Cass., sent. n. 18377/2024).
L’Amministrazione Finanziaria contestava a una società il superamento del limite previsto dall’art. 34 L. 388/2000, ritenendo indebite le compensazioni di crediti erariali eccedenti la soglia di 516.454,90 euro, prevista dalle disposizioni normative all’epoca vigenti.
L’Ufficio pretendeva quindi il riversamento dell’imposta eccedente tale limite e, in applicazione dell’art. 13 D.Lgs. 471/1997, applicava la sanzione nella misura del 30%.
Entrambi i gradi di giudizio di merito accoglievano le difese della contribuente e dunque l’Amministrazione Finanziaria presentava ricorso in Cassazione, insistendo sul superamento del limite di cui al citato art. 34.
È opportuno innanzitutto ricordare che il quadro normativo applicabile a tale fattispecie è mutato frequentemente nel corso degli anni in quanto tale limite:
fino all’anno 2013 era pari a 516.454,90 euro;
fu innalzato a 700.000,00 euro con l’art. 9, c. 2 D.L. 35/2013, per gli anni dal 2014 al 2019;
venne nuovamente innalzato a 1.000.000 euro con l’art. 147 D.L. 34/2020 per l’anno 2020;
divenne pari a 2.000.000 euro, dapprima in via provvisoria per il solo anno 2021 con l’art. 22 D.L. 73/2021, e successivamente rendendo tale soglia definitiva mediante la legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 72 L. 234/2021).
Venendo alla fattispecie in commento, i giudici di legittimità fanno propri i principi affermati dalla...