Diritto del lavoro e legislazione sociale
03 Agosto 2026
Inps: automaticità delle prestazioni solo al lavoro subordinato
L’art. 2116 è un cardine importantissimo della costruzione della carriera previdenziale dei lavoratori, la Cassazione ne limita la portata al solo lavoro subordinato e non anche a quello autonomo.
Con ordinanza 1.07.2026 n. 22600, la Cassazione entra nel merito di una vicenda contributiva, riguardante una coadiutrice familiare nell’impresa agricola del marito. Per alcuni anni non erano stati versati i contributi, la lavoratrice aveva fatto ricorso per vedersi riconosciuto il diritto alla prestazione - sulla base della previsione appunto dell’art. 2116 c.c. - ma la Corte, sovvertendo la pronuncia territoriale, lo ha negato.È importante soffermarsi sulla norma di cui trattiamo, si tratta di un importantissimo presidio di "civiltà" previdenziale, in base al quale la prestazione dell’istituto non è direttamente legata al concreto versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, è comunque dovuta anche in assenza dei versamenti.Di fatto la responsabilità di recuperare gli importi dovuti è in carico all'Inps, che intanto è debitore della prestazione al soggetto finale.Nel caso concreto, la Cassazione conferma in tutta la sua portata il principio di automaticità, ma ne limita l’applicazione al solo lavoro subordinato, non concedendo quindi che gli anni per i quali non sono stati versati i contributi per la moglie coadiutrice nell’impresa agricola del marito, facessero anzianità contributiva.La motivazione è che la natura della prestazione lavorativa del coadiutore non è di lavoro subordinato bensì di lavoro autonomo, per cui l’art. 2116 c.c. semplicemente non si applica: "il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali...