Accertamento, riscossione e contenzioso
16 Maggio 2026
Inps e illusione del reddito fantasma
Accertamento conciliato, ma l'Inps batte cassa sull'importo originario. Un vizio bocciato dalla Cassazione (ord. 13043/2026): la conciliazione ha efficacia novativa. Guida pratica per disinnescare i redditi fantasma.
È un vizio duro a morire quello dell’Inps: pretendere contributi previdenziali su ricchezza mai accertata in via definitiva. L’equazione per l’Istituto è tanto semplice quanto aberrante: se l’Agenzia delle Entrate ha spiccato un accertamento, la base imponibile previdenziale è scolpita nella pietra. Poco importa se, nel frattempo, contribuente e Fisco hanno raggiunto un accordo riducendo la pretesa originaria. L'automatismo accertativo diventa per l'Ente di previdenza un feticcio intoccabile.La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 6.05.2026, n. 13043, è dovuta intervenire (per l’ennesima volta) per riportare il sistema a razionalità, bacchettando sia l'Inps che i giudici di merito. Il tema è un classico della pratica professionale: il recupero dei contributi "a percentuale" eccedenti il minimale per la Gestione Artigiani a seguito di un accertamento fiscale. Il contribuente impugna l’accertamento, poi opta per il realismo e concilia la lite ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 546/1992, vedendosi abbattere il reddito contestato. Eppure, mesi dopo, si vede recapitare un avviso di addebito Inps calcolato in base alle macro-cifre originarie, come se l'accordo col Fisco non fosse mai esistito.L’errore concettuale dell'Istituto, colpevolmente avallato da alcune Corti d'Appello, è quello di confondere la conciliazione giudiziale con un mero condono. La Suprema Corte, su questo punto, traccia un solco inequivocabile: l'accettazione di una sanatoria o di un condono...