Con la circolare 20.12.2023, n. 106 l’Inps ha fornito le istruzioni per il conguaglio dei contributi per l’anno 2023, con particolare riferimento ai fringe benefit.
È tempo di procedere con i conguagli di fine anno per gli addetti ai lavori e, a tal proposito, l’Inps, con la circolare 20.12.2023, n. 106, ha fornito chiarimenti e precisazioni per il conguaglio di fine 2023 dei contributi previdenziali e assistenziali. In particolare, l’Istituto si è soffermato sul calcolo della corretta quantificazione dell’imponibile contributivo in casi specifici, quali: elementi variabili della retribuzione, massimale contributivo, contributo aggiuntivo IVS, contributi versati per ferie arretrate, fringe benefit, mance erogate ai lavoratori e gestione di versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
In questa sede, approfondiamo l'argomento dei conguagli relativi ai fringe benefit e alle auto aziendali concesse a uso promiscuo; come è noto, infatti, l’art. 40, c. 1 D.L. 48/2023, rubricato “Misure fiscali per il welfare aziendale”, ha introdotto, relativamente al solo periodo di imposta 2023, l'innalzamento a 3.000 euro della soglia di esenzione per i dipendenti con figli del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, c. 3 del Tuir, incluse somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.
Nella misura rientrano i dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati...