L'art. 101, cc. 1 e 4 L.F. prevede che le domande di ammissione al passivo trasmesse al curatore oltre il termine di 30 giorni prima dell'udienza di verifica e non oltre quello di 12 mesi (o 18 mesi in caso di particolare complessità) dal deposito del decreto di esecutività sono considerate tardive, concorrendo soltanto alle ripartizioni successive alla loro insinuazione, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a loro non imputabile. Il creditore può insinuarsi anche oltre l'anno qualora provi che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile. Nulla è previsto espressamente per i crediti sorti successivamente al fallimento, che potrebbero maturare quando ormai è già passato l'anno dal deposito del decreto di esecutività od ormai prossimo il termine di scadenza. Si pensi ai crediti sorti a seguito dei giudizi di revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori ovvero un credito maturato dall'escussione di una polizza fideiussoria riscossa dopo la dichiarazione di fallimento.
Secondo alcuni autori, tali crediti potrebbero essere insinuati sine die, non essendo soggetti ad alcuno specifico termine di decadenza, né essendo prevista una soluzione analoga a quella disciplinata dall'art. 101 L.F. per i crediti sorti precedentemente al fallimento; la Suprema Corte, con ordinanza 2.02.2021, n. 2308, ha ribadito il proprio orientamento, secondo cui anche per i crediti sorti successivamente al...