RICERCA ARTICOLI
Procedure concorsuali 05 Febbraio 2026

Insinuazione al passivo del compenso e azione di responsabilità

Non è incompatibile, né produce giudicati contrastanti, l’ammissione al passivo del credito dell’amministratore per le prestazioni gestorie e l’azione di responsabilità promossa dal curatore, contro lo stesso, per la negligenza del suo operato.

L’ammissione di un credito al passivo fallimentare (così come l’accoglimento della domanda di rivendicazione o restituzione) non ha una portata tale da precludere qualsivoglia azione ordinaria della curatela. Ai sensi dell’art. 96, u.c. L.F. (oggi art. 204 del Codice della crisi per la liquidazione giudiziale), il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal Tribunale all’esito dei giudizi di cui all’art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso e, pertanto, i provvedimenti adottati in sede di accertamento del passivo, quand’anche divenuti definitivi, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell’ambito della stessa procedura.Come ripetutamente ribadito dalla Suprema Corte, tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale, secondo il rito speciale ed esclusivo dell’accertamento del passivo, quand’anche entrambe relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo rapporto, non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza esclusivamente endofallimentare ex art. 96 L.F. Tanto più che nel procedimento di accertamento del passivo la situazione sostanziale che viene in rilievo non è tanto il diritto di credito, quanto il diritto al concorso, o comunque il diritto di credito...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.