Procedure concorsuali 27 Dicembre 2025

Insinuazione al passivo del credito tributario su estratto del ruolo

I crediti tributari possono essere insinuati al passivo fallimentare dall’agente della riscossione sulla base dell’estratto del ruolo non occorrendo la previa notifica della cartella esattoriale, necessaria solo ai fini dell’impugnazione e della contestazione del credito tributario.

È ormai principio consolidato in giurisprudenza che, ai fini dell’insinuazione dei crediti tributari e previdenziali al passivo fallimentare (così come della liquidazione giudiziale), è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale, ovvero dell’avviso di accertamento o di addebito ex art. 29 e 30 D.Lgs. 78/2010, fermo restando che, in caso di contestazioni del curatore, mentre per i crediti tributari (soggetti alla giurisdizione del giudice tributario) si rende necessaria l’ammissione con riserva, per i crediti previdenziali (soggetti alla giurisdizione del giudice ordinario) si rende necessaria, da parte del concessionario, l’integrazione della prova del credito sulla base di altri documenti giustificativi.Tale orientamento è stato ribadito anche dopo le modifiche apportate dagli artt. 3-bis D.L. 146/2021 e 12 D.Lgs. 110/2024 che hanno introdotto limiti alla impugnabilità del ruolo.Ferma restando la possibilità di chiedere l’ammissione al passivo sulla base del ruolo (anche allegando l’estratto del ruolo), la riserva di giurisdizione in favore del giudice tributario fa sì che ogniqualvolta sui crediti tributari insorga contestazione, il giudice delegato non può che ammettere il credito “con riserva” da sciogliere, poi su ricorso della parte interessata, quando sia inutilmente decorso il termine prescritto per l’impugnazione o quel giudizio eventualmente già pendente sia...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.