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Diritto 09 Settembre 2019

Insinuazione al passivo della banca: la prova del mutuo


Con un'interessante pronuncia (22.07.2019), la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e la sua acquisizione al patrimonio del mutuatario costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato a essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. In precedenza, i giudici di legittimità avevano affermato che la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo “non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro” rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo (Cass. n. 17194/2015). Nel caso concreto, rileva la Suprema Corte, la banca aveva offerto la prova di aver erogato la somma mutuata attraverso la quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e la produzione dei 2 assegni circolari, di cui uno intestato al fallito e l'altro a un terzo, proprietario dell'immobile acquistato dal medesimo, con contratto di cessione stipulato in pari data e gravato da ipoteca. In particolare, riguardo all'efficacia probatoria della quietanza di...

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