L'obbligo contributivo, previsto dagli artt. 1 e 3 R.D. 636/1939, nonché dall'art. 2115 C.C., impone al datore di lavoro il pagamento, in favore dell'ente previdenziale, di un importo a titolo di contributi previdenziali a beneficio dei suoi dipendenti. I contributi previdenziali sono dovuti in parte dal datore di lavoro, in parte dal lavoratore. Nondimeno, l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali è posto a carico del datore di lavoro sia per i contributi dovuti dallo stesso datore, sia per quelli posti dalla legge a carico del lavoratore.
In tale contesto normativo, il rapporto previdenziale si articola in una pluralità di rapporti bilaterali e più precisamente: il rapporto, avente a oggetto l'adempimento dell'obbligazione contributiva, esistente tra datore di lavoro e istituto previdenziale; il rapporto previdenziale avente ad oggetto l'erogazione delle prestazioni ed esistente tra istituto assicuratore e lavoratore assicurato; il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro.
L'obbligazione contributiva ha quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi per l'intero: per converso, a tale rapporto obbligatorio è estraneo il lavoratore, che è solo il beneficiario della prestazione previdenziale.
Ne consegue che il lavoratore non può chiedere di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi,...