Ai sensi dell’art. 111 L.F. “sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione ed in funzione delle procedure concorsuali e sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.1”. A fronte di domande di insinuazione volte a ottenere il riconoscimento della prededucibilità nell’attività compiuta per l’assistenza professionale in pendenza di una procedura di concordato, le curatele eccepiscono costantemente per negare la prededucibilità: il mancato buon fine del concordato, il non esatto adempimento della prestazione, la mancanza di indipendenza del professionista rispetto alla società, o la non corretta formulazione della domanda volta ad ottenere il privilegio, tutto fuorché la prededuzione.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito a più riprese che il credito sorto in funzione di una procedura è anche quello volto a ottenere servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali, indipendentemente dall’eventuale successivo fallimento. Così, il professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione e domanda di un concordato preventivo, avrà diritto a farsi riconoscere il proprio credito in prededuzione, rientrando la prestazione tra i crediti sorti in funzione di una procedura. Ai fini di tale collocazione non è infatti...