RICERCA ARTICOLI
Diritto 18 Novembre 2019

Insinuazione di credito prededucibile e contenuto della domanda

Il destino del ricorso qualora in sede di opposizione si chieda l’ammissione al privilegio del medesimo credito.

Ai sensi dell’art. 111 L.F. “sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione ed in funzione delle procedure concorsuali e sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.1”. A fronte di domande di insinuazione volte a ottenere il riconoscimento della prededucibilità nell’attività compiuta per l’assistenza professionale in pendenza di una procedura di concordato, le curatele eccepiscono costantemente per negare la prededucibilità: il mancato buon fine del concordato, il non esatto adempimento della prestazione, la mancanza di indipendenza del professionista rispetto alla società, o la non corretta formulazione della domanda volta ad ottenere il privilegio, tutto fuorché la prededuzione. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito a più riprese che il credito sorto in funzione di una procedura è anche quello volto a ottenere servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali, indipendentemente dall’eventuale successivo fallimento. Così, il professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione e domanda di un concordato preventivo, avrà diritto a farsi riconoscere il proprio credito in prededuzione, rientrando la prestazione tra i crediti sorti in funzione di una procedura. Ai fini di tale collocazione non è infatti...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.