RICERCA ARTICOLI
Diritto 08 Aprile 2019

Insinuazione al passivo e preclusioni sulla domanda tardiva


I creditori che intendono partecipare alla ripartizione dell'attivo fallimentare e soddisfare le proprie ragioni creditorie, devono necessariamente presentare domanda di ammissione al passivo nelle forme e modalità previste dall'art. 92 e ss L.F. All'udienza di verifica la domanda potrà essere accolta totalmente, parzialmente, rigettata, ammessa con riserva o dichiarata inammissibile. Solo in quest'ultimo caso sarà possibile ripresentarla; nei casi di mancato accoglimento o accoglimento parziale, invece, in mancanza di opposizione allo stato passivo, il decreto acquisirà natura decisoria e produrrà effetti ai fini del concorso rendendo incontestabili i diritti e i crediti ammessi nei limiti della loro ammissione. Il creditore che abbia presentato in via tempestiva l'insinuazione al passivo per una propria ragione di credito, potrà presentare successivamente domande tardive per ulteriori ragioni di credito o per titoli diversi, ma non per crediti non ammessi tempestivamente o rigettati. La Suprema Corte, con ordinanza 15.03.2019, n. 7500, ha affrontato un caso di richiesta tardiva di interessi e rivalutazione su un credito già ammesso tempestivamente ma non rivalutato. Richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 26.03.2015, n. 6060), secondo cui la partecipazione del creditore al procedimento di formazione del passivo attraverso la formulazione di domande ex art 93 L.F. è solo...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.