L'art. 1832, c. 1 C.C. stabilisce che l'estratto conto trasmesso a un correntista s'intende approvato da quest'ultimo, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale o nel termine che si può ritenere congruo secondo le circostanze. La fattispecie appena richiamata trova la sua piena applicazione nell'art. 119 del Testo Unico Bancario, il quale al numero 3) prevede che: “in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento”.
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, sezione Fallimentare che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva rigettato il ricorso presentato da un istituto di credito. Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto che la banca non avesse adeguatamente assolto all'onere probatorio cui era tenuta, avendo prodotto, rispetto al contratto di conto corrente, solo gli estratti conto parziali. La Corte di Cassazione, con la sentenza 12.09.2018, n. 22208, ha stabilito che, nell'insinuare al passivo il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, l'istituto di credito ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto intercorso, tramite il deposito di tutti gli estratti conto integrali. Il curatore, eseguite le verifiche di sua...