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Diritto 09 Novembre 2020

Insinuazione al passivo e legittimità dell'associazione professionale

È possibile agire in giudizio per il pagamento delle prestazioni dei propri aderenti, purché sia provata la cessione del credito o la legittimazione dai professionisti associati. Come fornire prova di questi due elementi.

L'art. 36 C.C. prevede che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute siano regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. La norma consente di ritenere esistente la legittimazione attiva dello studio professionale associato; ne consegue che sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici, rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, se ciò sia previsto dagli accordi associativi. In un simile quadro di principi può rinvenirsi un corretto punto di equilibrio rispetto a quanto altre volte affermato circa il fatto che i professionisti, che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, non trasferiscono per ciò solo all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente. L'associazione che intende agire per il recupero di un credito dei propri professionisti dovrà pertanto fornire la prova della propria...

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