Il tema dell’insolvenza transfrontaliera, molto dibattuto nel tempo, è stato risolto attraverso l’emanazione di 2 regolamenti Ue: il 1346/00, sostituito con decorrenza 1.06.2017 dal reg. 848/2015, al quale non ha aderito la sola Danimarca.
Attraverso quest’ultimo regolamento è stato previsto che in presenza di insolvenza transfrontaliera, la giurisdizione competente è quella dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (acronimo COMI: centre of mine interest). Quest’ultimo rappresenta il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile ai terzi. Il COMI, in modo presuntivo, coincide con il luogo della sede legale dell’impresa, ma il regolamento precisa che, qualora la sede sia stata trasferita nei 3 mesi antecedenti l’apertura della procedura di insolvenza, il COMI andrà verificato caso per caso.
Si è assistito nel tempo a società che in presenza di difficoltà economiche hanno trasferito la sede legale dell’impresa all’estero, hanno nominato un nuovo amministratore e cancellato l’iscrizione dal Registro delle Imprese; inoltre, sempre nella speranza di sfuggire alla scure della legge fallimentare:
- hanno fatto ricorso al c,d. “forum shopping”, ossia la scelta di giurisdizioni Ue che magari danno corso alla procedura di insolvenza, ma presentano leggi fallimentari meno penalizzanti rispetto a quella italiana;
- hanno puntato a ricadere sotto l’art. 10, L. 267/1942, che prevede per le società di poter essere dichiarate fallite solo entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese.
È inequivocabile come sia necessario per la società trasferita dimostrare:
- di avere esercitato o di esercitare l’attività nella nuova sede;
- che la nuova sede rappresenta il centro dei suoi interessi.
