Amministrazione e bilancio 16 Dicembre 2025

Integrazione del CUP nelle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche relative a beni o servizi oggetto di incentivi pubblici devono contenere il CUP dal 1.06.2023. L’omissione o il dato errato possono essere regolarizzati con un servizio specifico che sarà messo a disposizione nell’area Fatture e corrispettivi.

L’art. 5, c. 6 D.L. 13/2023 stabilisce che, a partire dal 1.06.2023, le fatture relative all’acquisizione di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una PA, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo a essi riconducibili, devono contenere il CUP (Codice Unitario Progetto) di cui all’art. 11 L. 16.01.2003, n. 3, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo ovvero al momento della richiesta dello stesso.
Si pensi ad esempio alle fatture relative all’agevolazione della legge Sabatini dove occorre indicare la dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013” e il CUP assegnato al momento della compilazione della domanda, a pena di revoca dell’agevolazione. Nella fattura elettronica il codice CUP è indicato tra i “DatiOrdineAcquisto” Tag XML 2.1.2.6.

Qualora la dicitura e il CUP non siano stati apposti, è possibile procedere alla regolarizzazione mediante:
- la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, dalla circolare n. 14/E/2019 (con il Tipo documento TD20). Nei casi di fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente deve, senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa, inviare l’integrazione elettronica allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione;
- in alternativa occorre l’emissione di una nota di credito e successiva emissione di una fattura corretta.

Con il provvedimento 10.12.2025, n. 563301 viene definita una modalità per integrare l’informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato: nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (portale “Fatture e Corrispettivi”) è stato reso disponibile un servizio web mediante il quale il cessionario/committente può integrare la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio con il CUP relativo alla spesa oggetto di incentivo pubblico, qualora all’atto dell’emissione della fattura tale informazione non sia stata riportata o sia stata riportata in modo errato.
Le fatture elettroniche per le quali è possibile integrare il CUP, utilizzando il servizio web, sono quelle con data operazione successiva al 31.05.2023.
Mediante il servizio web, il cessionario/committente può consultare l’elenco dei CUP presenti nelle fatture elettroniche ricevute al momento dell’emissione ovvero integrati tramite il medesimo servizio web.
Il servizio web può essere utilizzato dal cessionario/committente o da un intermediario di cui all’art. 3, c. 3 D.P.R. 22.07.1998, n. 322, con delega alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2.10.2024, prot. n. 375356 e successive modificazioni.

La data di messa a disposizione del citato servizio web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.