La vicenda trae origine da un ricorso che un'operatrice di sportello postale ha proposto nei confronti della società datrice di lavoro e dell'Inail al fine di ottenere un risarcimento del danno biologico patito, “da cui era derivato un disturbo post-traumatico da stress di grado grave quale conseguenza delle dieci rapine subite”.
La Corte di Appello di Napoli, nel confermare la sentenza di primo grado che ha riconosciuto il diritto al risarcimento, ha motivato la decisione affermando che "la predisposizione di misure di sicurezza quali l'impianto di telesorveglianza, la bussola multitransito, la cassaforte con apertura a tempo programmata, la cassaforte con apertura programmabile ogni 15 minuti, l'impianto di teleallarme a tastiera programmata e i vari pulsanti antirapina erano tutte misure dirette a non rendere fruttuosa per gli assalitori un'azione criminale di rapina, ma non certo a tutelare i dipendenti. Il fine, dunque, non era certamente quello di proteggere i lavoratori dalle rapine, ma di fare in modo che queste non recassero troppi danni alla azienda”, sussistendo in questo modo un'ipotesi di responsabilità contrattuale dell'imprenditore alla stregua dell'art. 2087 C.C., che pone un obbligo di garanzia in capo al datore di lavoro a tutela della persona del lavoratore, imponendogli di "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del secondo".
Gli Ermellini hanno confermato tale impostazione e rigettato quindi il ricorso del datore di lavoro. Innanzitutto, sottolineando che “la responsabilità del datore di lavoro-imprenditore ai sensi dell'art. 2087 C.C. deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (ex plurimis, Cass. nn. 10145/2017; 15156/2011)”.
In secondo luogo, si ricorda che le disposizioni della Carta costituzionale hanno “consacrato il definitivo ripudio dell'ideale produttivistico quale unico criterio cui improntare l'agire privato, in considerazione del fatto che l'attività produttiva è subordinata alla utilità sociale, che va intesa non tanto e soltanto come mero benessere economico e materiale, sia pure generalizzato alla collettività, quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, di libertà e dignità”.
Fatte tali premesse, la Corte ha in conclusione sancito “che, nel caso di specie, l'onere della prova gravava sul datore di lavoro, che avrebbe dovuto dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (prova liberatoria), attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle norme antinfortunistiche, di cui, correttamente, i giudici di merito hanno ravvisato la violazione, ritenendo la sussistenza del nesso causale tra il danno occorso alla lavoratrice, a seguito delle dieci rapine subite, e l'attività svolta dalla stessa, senza la predisposizione, da parte della datrice di lavoro, di adeguate misure dirette a tutelare i dipendenti”. Prova liberatoria che è mancata e che è costata la condanna dell'azienda.
