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Diritto 20 Settembre 2018

Intercettabili le operazioni illecite suggerite dal commercialista


Un esercente di farmacia, con consistenti debiti tributari già accertati dall'emissione degli atti di rettifica, veniva indagato dalla Procura competente per avere sottratto al pagamento delle imposte la somma di 2 milioni di euro, detenute in attività finanziarie non dichiarate allocate all'estero. Di conseguenza veniva emesso decreto di sequestro preventivo sino alla concorrenza di 1.293.170 euro di beni mobili e immobili. Secondo la tesi dell'accusa, il farmacista aveva compiuto azioni tese al trasferimento delle ingenti somme di denaro in un conto acceso presso un istituto di credito di Dubai, rendendo inefficace, ex art. 11, D.Lgs. n. 74/2000, ogni forma di riscossione delle imposte evase. La difesa sosteneva che la condotta ascritta consisteva unicamente nell'omessa dichiarazione dei redditi sanzionabile solo in via amministrativa, non integrando quindi gli estremi del reato in provvisoria contestazione. Il Tribunale adito respingeva la richiesta di riesame formulata dalla difesa di parte, osservando come la complessità delle operazioni finanziarie poste in essere dal farmacista, tramite l'assistenza di professionisti a loro volta oggetto di indagine, non poteva essere ricondotta alla mera omissione della dichiarazione di alcuni cespiti, ma andava qualificata come compimento di atti fraudolenti sui beni, volti a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, certamente ostacolata dall'esterovestizione dei beni....

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