Accertamento, riscossione e contenzioso 27 Gennaio 2024

Interessi di mora 1° semestre 2024

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la consueta nota del MEF che fissa il saggio legale al 4,50% (12,5% totale per le transazioni commerciali e 16,50% per quelle agricole).

Ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. a) D.Lgs. 192/2012, il Ministero dell’Economia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16.01.2024, n. 12 la consueta nota di aggiornamento del saggio semestrale sugli interessi di mora, rendendo noto che, per il semestre dal 1.01.2024 al 30.06.2024, il tasso di riferimento è pari al 4,50%, al quale vanno sommati 8 punti per le transazioni commerciali e ulteriori 4 punti in caso di ritardato pagamento di prodotti agricoli. Il tasso di mora per i ritardati pagamenti commerciali è il saggio di interesse che il creditore può applicare al debitore in caso di ritardo nei pagamenti di beni o servizi; è determinato in base al tasso di riferimento, che varia ogni semestre, e a un margine fisso di 8 punti percentuali, incrementato di ulteriori 4 punti in caso di prodotti agricoli. Pertanto, il dato attuale da applicare alla mora nelle transazioni commerciali è pari al 12.50%, in aumento rispetto al 12% del 2° semestre 2023 (nel 1° semestre dello scorso anno era al 10,50%). Ricordiamo che il saggio di interesse che deve essere versato in favore del creditore nel caso di ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali è stato istituito con il D.Lgs. 231/2002, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Gli interessi moratori (art. 1224 c.c.) devono essere pagati al...

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