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Diritto
24 Gennaio 2022
Interessi e capitale possono inserirsi nel fallimento in modo separato
L'ammissione tardiva al passivo fallimentare degli interessi è ammissibile anche se è già avvenuta la richiesta e ammissione dello stesso credito per il solo capitale, perché il credito degli interessi è un credito autonomo e separato.
Preliminarmente, è bene precisare che, in linea generale, in merito agli interessi, l’art. 821, c. 3 c.c. dispone che i frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto. Gli interessi sono frutti civili del danaro ed è proprio per questo motivo che, per prodursi, sono necessarie le 3 condizioni indicate dall'art. 1282 c.c., e precisamente:
credito avente ad oggetto una somma di danaro;
credito liquido, cioè esattamente determinato nel suo ammontare;
credito esigibile, non sottoposto, pertanto, a termine o a condizione.
Gli interessi rappresentano sempre una percentuale della somma indicata del capitale da versarsi periodicamente e hanno natura accessoria al capitale. Gli interessi, per concludere, salve le eccezioni previste dalla legge o dalla volontà delle parti, si producono “naturalmente”, cioè come frutti civili dell’obbligazione pecuniaria.
Ora esaminiamo un caso importante: un dottore commercialista ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 98 L.F., contestando la non ammissione al passivo del fallimento di una S.r.l. del credito differenziale tra quello richiesto in sede di domande tardive e quello ammesso all'udienza di verifica. Si evince dal decreto impugnato che si era trattato degli interessi moratori relativi a 2 crediti professionali già insinuati in sorte capitale.
Il tribunale ha rigettato l'opposizione perché "non...