Interessi fiscali: ravvedimento indeducibile, conciliazione sì
Ai fini Ires, l’Agenzia delle Entrate distingue tra interessi da ravvedimento, sempre indeducibili, e interessi da conciliazione giudiziale, deducibili e fuori dal perimetro dell’art. 96 del Tuir (risposta a interpello n. 185/2026).
Con la risposta all’interpello 15.10.2026, n. 185 l’Agenzia delle Entrate ha preso posizione su una questione che riguarda la generalità dei contribuenti che regolarizzano la propria posizione fiscale o definiscono un accertamento in via transattiva, ovvero la deducibilità, ai fini Ires, degli interessi passivi corrisposti rispettivamente in sede di conciliazione giudiziale e di ravvedimento operoso, alla luce dei limiti posti dall’art. 96 del Tuir al monitoraggio degli interessi passivi tramite il Rol.Il caso esaminato ha riguardato gli interessi versati in conciliazione giudiziale e in ravvedimento operoso per più periodi d’imposta consecutivi, ma la soluzione fornita ha una portata di carattere generale. Con riferimento agli interessi da conciliazione giudiziale, l’Agenzia ha confermato l’orientamento già espresso con le risposte a interpello nn. 541/2022 e 172/2024, e riconosciuto che gli stessi:- hanno una funzione compensativa del ritardo nell’esazione dei tributi;- pur essendo collegati al tardivo pagamento, devono essere valutati autonomamente ai fini della determinazione del reddito;- in assenza di una norma che ne preveda l’indeducibilità e non rientrando nel perimetro applicativo dell’art. 96 del Tuir (poiché non derivano da operazioni o rapporti aventi causa finanziaria), sono deducibili secondo le regole ordinarie.Per gli interessi da ravvedimento operoso la conclusione è stata opposta. Com’è noto, l’istituto del ravvedimento...