Diritto privato, commerciale e amministrativo 29 Aprile 2024

Interessi legali e interessi moratori

La condanna al pagamento di una somma oltre agli interessi legali, prevede automaticamente anche la corresponsione degli interessi moratori legalmente previsti o è necessario l’espresso richiamo agli stessi nel dispositivo della sentenza?

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, in sede esecutiva o di opposizione esecutiva, il titolo di natura giudiziale deve essere oggetto di mera interpretazione, non potendosi effettuare in relazione a quanto ivi indicato alcuna valutazione di merito. La giurisprudenza affermatasi prima dell’introduzione dell’art. 1284, c. 4 c.c. quando gli interessi moratori erano previsti dalla L. 231/2002, era orientata nel senso che: se il titolo esecutivo si fosse limitato a disporre il riconoscimento degli interessi legali, avrebbe dovuto ritenersi richiamato l’art. 1284, c. 1 c.c.; gli interessi moratori potevano essere dovuti solo quando fossero stati espressamente richiamati dal dispositivo della sentenza; il giudice dell’esecuzione non può procedere ad un’integrazione o correzione del titolo esecutivo al fine di applicare interessi legali diversi da quelli previsti dall’art. 1284 c.c.; il creditore che non abbia ottenuto la condanna al pagamento deli interessi moratori deve impugnare la sentenza. Il D.L. 132/2014 ha successivamente aggiunto il c. 4 all’articolo cit. prevedendo che: “se le parti non hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. A seguito della modifica si sono prospettati...

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