Il tema è quello dell'esigibilità (e della decorrenza) degli interessi moratori nei confronti di una società sottoposta a procedura concorsuale. Il Tribunale di Milano, con il decreto 21.01.2008, n. 833, aveva stabilito che gli interessi non sono dovuti per il periodo successivo all'apertura della procedura concorsuale; viceversa, prima della dichiarazione di fallimento le obbligazioni contratte dal debitore producono interessi moratori automaticamente, senza necessità di formale messa in mora, dal primo giorno successivo al mancato pagamento. La ratio della normativa esaminata è stata quella di approntare una più efficace tutela a fronte dei ritardi nell'adempimento delle transazioni commerciali sicché alla produzione degli interessi dipendenti dal ritardo corrisponde il perfezionarsi del diritto alla obbligazione accessoria. La natura sostanziale della norma esaminata e il suo tenore letterale non consentono un'interpretazione tale da condurre all'affermazione di un'inopponibilità alla massa dei crediti da interessi moratori da obbligazione pecuniaria già maturati.
Successivamente, con la sentenza 26.08.2014, n. 10419, il Tribunale meneghino ha precisato che gli interessi per ritardato pagamento di cui al D.Lgs. 231/2002 decorrono, per i debiti contratti nell'ambito delle transazioni commerciali individuate dall'art. 2 della legge citata, in modo automatico dalla data della...