Imposte dirette 16 Gennaio 2025

Interessi passivi su mutui garantiti da ipoteca e deducibilità

La Cassazione, con l’ordinanza 9.01.2025, n. 447, si è pronunciata sulla violazione o falsa applicazione dell'art. 1, cc. 35 e 36 L. 244/2007 in materia di deducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Per il patrocinio erariale la deducibilità degli interessi passivi si raccorda ai soli mutui stipulati per la costruzione e la ristrutturazione degli immobili da destinare alla locazione e non per i mutui garantiti da ipoteca su immobili già costruiti. Più precisamente, per la difesa erariale la deducibilità degli interessi passivi sarebbe subordinata alla sussistenza di precisi presupposti soggettivi e oggettivi, come evidenziato nelle 2 circolari della Agenzia delle Entrate (precisamente, 21.04.2009, n. 19/E e 22.07.2009, n. 37/E). Sotto il profilo soggettivo la deduzione sarebbe consentita solo a società immobiliari di gestione e sotto il profilo oggettivo la deducibilità degli interessi sarebbe ammessa solo ove questi trovino origine in mutui contratti per la costruzione o la ristrutturazione degli immobili sottoposti a ipoteca.Nella fattispecie in controversia per l'Agenzia delle Entrate difettava il presupposto oggettivo perché la società aveva acceso il secondo mutuo quando era già terminata la costruzione del complesso immobiliare e perché, come accertato dall’analisi dei flussi finanziari, aveva utilizzato la provvista finanziaria per concedere a sua volta prestiti fruttiferi ad altre società del gruppo e comunque per finanziare altre esigenze nascenti dall’attività di impresa.Il giudice di Cassazione ritiene invece fondata la difesa della società contribuente, la quale rappresentava di avere costituito ipoteca di primo grado su immobili concessi in...

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