La nota 11.12.2020, n. 1101, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce un interessante chiarimento circa la possibilità di svolgere intermediazione di lavoro di cui agli artt. 2, 4 e 5, D.Lgs. 276/2003 da parte delle cooperative consorziate, in forza dell’autorizzazione conferita al consorzio. L’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro si è espresso sul tema con note 30.11.2020, n. 12281 e 3.12.2020, n. 12481.
Il D.Lgs. 276/2003 consente la costituzione dell’agenzia nella forma di società di capitali, di cooperativa o di consorzio di cooperative; pertanto il soggetto in analisi può essere abilitato allo svolgimento dell’attività di intermediazione di lavoro. Proprio in ragione dell’autorizzazione conferita al consorzio, l’INL ritiene che le società consorziate indicate nella richiesta di autorizzazione possano esercitare l’attività di intermediazione subordinatamente al soddisfacimento dei requisiti logistici, patrimoniali e professionali previsti dal D.M. 10.04.2018 che riguardano “la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali”. Tale orientamento risulta peraltro in linea con quanto evidenziato dall’Anpal con nota 12.06.2018, n. 7218, la quale specifica “anche i...