Accertamento, riscossione e contenzioso 24 Gennaio 2025

Interposizione, è sufficiente anche quella del percettore reale

La Corte di Cassazione, con la sentenza 15.01.2025, n. 939, ribadisce l’inclusione nelle ipotesi dell’interposizione anche di quella reale oltre a quella fittizia.

L’art. 37, c. 3, D.P.R. 600/1973 testualmente recita: "in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordati, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona".La giurisprudenza più recente della Corte è orientata nel senso di ritenere pacificamente applicabile la disposizione suddetta non solo ai casi di interposizione fittizia di persona (e quindi quando i redditi vengano imputati direttamente all'interponente), ma anche ai casi di interposizione reale, e quindi quando il soggetto interposto sia il reale percettore dei redditi, e questi vengano ritrasferiti all'interponente (in tale senso già Cassazione, 17.02.2022, n. 5276). Per la Cassazione la funzione della norma è quella di evitare che il contribuente, accertato come effettivo possessore del reddito altrui, si sottragga al prelievo nascondendo all'Amministrazione Finanziaria la propria identità di contribuente, ricorrendo a interposizioni negoziali tali da attribuire a terzi il possesso del reddito.Il possesso del reddito "per interposta persona" costituisce il fatto ignoto oggetto della prova logica a carico dell'Amministrazione Finanziaria, quale elemento che lega il reddito prodotto dal soggetto interposto al titolare effettivo. La rilevanza dell'effettivo possesso del reddito rispetto alla sua titolarità formale sancisce la prevalenza...

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