Il regime di non imponibilità ai fini Iva, come disciplinato ai sensi degli artt. 8, c. 2 e 54, c. 4 D.P.R. 633/1972, non può essere sicuramente applicato nel caso in cui le operazioni fatturate, anziché essere avvenute tra i soggetti formalmente risultanti nella documentazione di supporto, siano state effettivamente rese nei confronti di soggetti terzi (ad esempio: società occulte), i quali non avrebbero giammai potuto beneficiare del regime di favore sancito per le cessioni all’esportazione.
A prima vista, sembrerebbe una conclusione estremamente ovvia, ma non lo è. A dimostrazione di tale assunto si ritiene doveroso un richiamo a un recente intervento della Cassazione (Cass. civ., Sez. V, Sent., 5.06.2023, n. 15639), intervenuta a ricomporre una controversia insorta proprio su una questione della specie di quella appena prospettata.
Nello specifico, la vicenda in commento traeva spunto dall’impugnazione di un avviso d’accertamento, notificato a una società in ordine alla emissione di F.O.I. (fatture per operazioni soggettivamente inesistenti), oltre alla mancata applicazione dell'Iva, prevista per delle cessioni, che si ritenevano concretamente operate nei confronti di clienti nazionali.
Normativamente, la contestazione principale verteva sull'illegittima applicazione del regime di non imponibilità, per le cc.dd. “cessioni all’esportazione”, in considerazione del fatto...