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Società e contratti 23 Febbraio 2026

Intersezione delle norme del Tuir per delineare l’obbligo impositivo

L’art. 9, cc. 2 e 5 del Tuir incidono sulla base imponibile dei conferimenti, equiparandoli alle cessioni e assumendo il valore normale; l’individuazione dei presupposti resta però riservata all’art. 67 del Tuir. Solo i beni rientranti nei “redditi diversi” generano imposizione.

Talvolta insorge una questione sull’interferenza degli artt. 9, cc. 2 e 5 e 67 del Tuir che, come noto, individua e disciplina la casistica dei redditi diversi.L’art. 9, cc. 2 e 5 interagisce strutturalmente con l’obbligazione tributaria non a livello di individuazione delle fattispecie imponibili, ma esclusivamente a livello di determinazione della relativa base imponibile a cui raccordare il prelievo impositivo. All’individuazione delle fattispecie di reddito tassabili è esclusivamente deputato l’art. 67 del Tuir, per cui indipendentemente dalla latitudine indeterminata dell’art. 9, cc. 2 e 5, che raccordano la loro portata disciplinare a una categoria indefinita di beni e diritti, la rilevanza imponibile di conferimenti e apporti deve previamente essere filtrata dalla loro inclusione nella tassativa casistica dei redditi diversi come individuati nell’art. 67 del Tuir. È solo tale ultima norma che, in osservanza del presidio costituzionale della riserva di legge (art. 23 Cost), individua il perimetro dei fatti economici fiscalmente rilevanti, per cui in mancanza di un’espressa inclusione nell’art. 67 dello specifico presupposto d’imposta, non si genera alcuna rilevanza imponibile del diritto/bene conferito. La sequenzialità dell’indagine deve sempre dipartire dall’art. 67 del Tuir, e solo in caso di verificata inclusione del bene/diritto nell’inventariazione casistica del medesimo, in ordine alla determinazione della base imponibile soccorre...

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