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Diritto
18 Maggio 2020
Intervento del Fondo di Garanzia e accertamento dell'insolvenza
Se non si ottiene il versamento del proprio TFR, nemmeno a seguito di esecuzione forzata, si può chiedere l'intervento diretto del Fondo di Garanzia o si deve accertare prima l'impossibilità di assoggettare il datore di lavoro alle procedure concorsuali?
Ai sensi dell'art. 2 L. 297/1982, il lavoratore che non ha ricevuto il pagamento del proprio TFR, può chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia, previa insinuazione al passivo nel fallimento del datore di lavoro (c. 2) o previo esperimento di un'infruttuosa esecuzione forzata qualora l'imprenditore non sia assoggettabile alle disposizioni della legge fallimentare.
La Suprema Corte, in alcuni interventi, aveva ritenuto che la verifica del tribunale fallimentare sulla non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, costituisse un presupposto necessario, unitamente all'insufficienza delle garanzie patrimoniali, per l'accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro di cui all'art. 2 L. 297/1982 (Cass. 21734/2018, Cass. n. 3667/2019). Una recente pronuncia (Cass. 28.04.2020, n. 8259) ha però smentito questo orientamento in ragione del principio generale desumibile dall'art. 34 c.p.c., secondo cui il giudice adito procede in via incidentale a tutti gli accertamenti preliminari rispetto alla risoluzione della controversia, salvo che, "per legge o per esplicita domanda di una delle parti", sia necessario "decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene alla competenza per materia o per valore alla competenza di un giudice superiore".
Nel caso in cui il pagamento del TFR sia effettuato mediante l'intervento del Fondo di Garanzia a...